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GUARDIE ZOOFILE LEGAMBIENTE MARCHE PDF Stampa E-mail
Scritto da Sisto Bruni   
Lunedì 08 Giugno 2020 20:36

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Dal 1^ gennaio 2020 abbiamo attivato, nella provincia di Ascoli Piceno, un gruppo di guardie zoofile.

Il gruppo nasce dalla necessità di intensificare i controlli su tutto il territorio della Provincia di Ascoli Piceno, per migliorare il benessere e la tutela degli animali, svolgendo funzioni di informazione, prevenzione e repressione contro il maltrattamento degli animali di affezione, attraverso l’applicazione della normativa vigente.

I comuni che volessero stipulare una convenzione con le nostre guardie zoofile oppure i privati che volessero segnalare abusi su animali possono conttatrci attraverso De Donatis Mercy - Referente Provinciale delle guardie zoofile di Legambiente - cell. 338 9477011

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E' IMPORTANTE SAPERE!

ANAGRAFE CANINA

Iscrizione
I detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti ad iscriverli all'anagrafe canina entro 10 giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso. Art. 6 comma 2 L.R. N° 10/97
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 € 750

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Cucciolate
Iscrizione all'anagrafe entro 60 giorni dalla nascita Art. 6 comma 2 L.R. N° 10/97
Successivo inserimento del microchip entro 2 mesi dalla nascita (O.M. 06/08/2008)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da €125 a € 750

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Trasferimento
E' obbligo dei proprietari o dei detentori comunicare per iscritto al Servizio Veterinario dell'ASUR entro 10 giorni il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale (Art. 9 comma 1 lett.c) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 € 750

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Scomparsa
E' obbligo dei proprietari o dei detentori segnalare al Servizio Veterinario dell'ASUR la scomparsa del cane immediatamente con il mezzo di comunicazione più rapido (telefono ecc) e poi anche per iscritto entro 2 giorni (Art. 9 c. 1 lett.a) L.R. 10/97)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 78 € 233

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Morte
E' obbligo dei proprietari o dei detentori segnalare al Servizio Veterinario dell'ASUR per iscritto, entro il secondo giorno successivo all'evento, la morte del cane, per consentire al medesimo l'accertamento delle cause della morte, qualora non riferibili a malattia comune già diagnosticata.( Art. 9 c.1 lett.b L.R. 10/97) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 € 750

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DETENZIONE DEI CANI

DETENZIONE A CATENA

E' vietata. Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 € 750

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REQUISITI DELL'AREA DI DETENZIONE

All'aperto
I cani devono avere la possibilità di ripararsi dal sole e dalle intemperie. Devono inoltre disporre di una cuccia ben coibentata e impermeabilizzata con all'interno un pianale rialzato in materiale plastico o in listelli di legno (Art. 1 c. 1 del RR 2/01)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 € 750

Spazi delimitati
devono avere una dimensione minima di 8 mq per ciascun capo adulto. Eventuali locali, inoltre devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione, e devono disporre comunque di cucce. Al cane deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente.
Art. 1 comma 3 RR n° 2/2001 Sanzioni art. 21 L.R. 10/97

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CONDIZIONI IGIENICHE E BENESSERE

Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche (Art. 1 comma 2 del RR n°2/01)
Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 a € 750

E' vietato detenere animali da affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitari, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
(Art. 1 comma 7 del RR n°2/01) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 125 € 750

In presenza di patologie, i cani devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari. (Art. 1 comma 6 del. RR n° 2/01) Sanzioni art. 21 L.R. 10/97 da € 200 € 1200

I proprietari o detentori dei cani devono evitare che i loro animali lascino escrementi sul suolo pubblico.
Quindi nel rispetto dei bambini, delle persone e dell'ambiente è bene ricordarsi di raccogliere le deiezioni!
(le sanzioni vengono applicate in riferimento alle ordinanze dei comuni).

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Giugno 2020 20:53